(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 113 del 31 luglio 2006) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato Il PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Emilia-Romagna, conformemente all'Art. 6 della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, firmata a Berna 19 settembre 1979 e ratificata ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 503, alla Convenzione relativa alla biodiversita', firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124, e conformemente all'Art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni, intende assicurare la conservazione della fauna minore di cui al comma 2, quale componente essenziale delle biocenosi e degli habitat naturali e seminaturali. 2. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, per fauna minore si intendono tutte le specie animali presenti sul territorio emiliano-romagnolo di cui esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente, compresi i micromammiferi e i chirotteri e con esclusione degli altri vertebrati omeotermi. 3. Al fine di cui al comma 1, la Regione, le province, gli enti di gestione delle aree protette, i comuni e le comunita' montane: a) salvaguardano la fauna minore tutelandone le specie, le popolazioni e gli esemplari, proteggendone gli habitat naturali e seminaturali e promuovendo la ricostituzione degli stessi; b) promuovono interventi funzionali al recupero delle condizioni idonee alla sopravvivenza delle specie della fauna minore, anche mediante azioni di conservazione in situ ed ex-situ; c) favoriscono l'eliminazione o la riduzione dei fattori limitanti, di squilibrio e di degrado ambientale nei terreni agricoli e forestali, negli alvei dei corsi d'acqua e canali, nei bacini lacustri naturali e artificiali, nei maceri, nelle pozze e negli acquitrini anche a carattere temporaneo e nelle raccolte d'acqua artificiali o semi artificiali quali vasche, lavatoi e abbeveratoi ed in corrispondenza di infrastrutture ed insediamenti; d) promuovono studi e ricerche sulla fauna minore ed incentivano iniziative didattiche e divulgative volte a diffonderne la conoscenza ed il rispetto.