(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
       della Regione Emilia-Romagna n. 113 del 31 luglio 2006)
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
                            Ha approvato
                     Il PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  Regione  Emilia-Romagna,  conformemente  all'Art. 6 della
Convenzione  relativa  alla  conservazione  della  vita  selvatica  e
dell'ambiente naturale in Europa, firmata a Berna 19 settembre 1979 e
ratificata   ai  sensi  della  legge  5 agosto  1981,  n.  503,  alla
Convenzione  relativa alla biodiversita', firmata a Rio de Janeiro il
5 giugno  1992 e ratificata ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n.
124,  e  conformemente  all'Art.  4  del decreto del Presidente della
Repubblica  8 settembre  1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione
della  direttiva  92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali   e   seminaturali,   nonche'  della  flora  e  della  fauna
selvatiche)   e   successive  modificazioni,  intende  assicurare  la
conservazione  della fauna minore di cui al comma 2, quale componente
essenziale delle biocenosi e degli habitat naturali e seminaturali.
    2.  Ai  sensi  e  per gli effetti della presente legge, per fauna
minore  si  intendono tutte le specie animali presenti sul territorio
emiliano-romagnolo  di cui esistono popolazioni viventi stabilmente o
temporaneamente,  compresi  i  micromammiferi  e  i  chirotteri e con
esclusione degli altri vertebrati omeotermi.
    3.  Al  fine di cui al comma 1, la Regione, le province, gli enti
di gestione delle aree protette, i comuni e le comunita' montane:
      a) salvaguardano  la  fauna  minore  tutelandone  le specie, le
popolazioni  e  gli  esemplari,  proteggendone gli habitat naturali e
seminaturali e promuovendo la ricostituzione degli stessi;
      b) promuovono   interventi   funzionali   al   recupero   delle
condizioni idonee alla sopravvivenza delle specie della fauna minore,
anche mediante azioni di conservazione in situ ed ex-situ;
      c) favoriscono   l'eliminazione  o  la  riduzione  dei  fattori
limitanti, di squilibrio e di degrado ambientale nei terreni agricoli
e  forestali,  negli  alvei  dei  corsi  d'acqua e canali, nei bacini
lacustri  naturali  e  artificiali,  nei  maceri, nelle pozze e negli
acquitrini  anche  a  carattere  temporaneo  e nelle raccolte d'acqua
artificiali o semi artificiali quali vasche, lavatoi e abbeveratoi ed
in corrispondenza di infrastrutture ed insediamenti;
      d) promuovono   studi   e   ricerche   sulla  fauna  minore  ed
incentivano  iniziative  didattiche e divulgative volte a diffonderne
la conoscenza ed il rispetto.